C’è una convinzione diffusa tra gli italiani che si trasferiscono all’estero: che iscriversi all’AIRE chiuda la partita con il fisco italiano. Non la chiude. L’AIRE è un registro anagrafico — dice dove risiedi all’anagrafe — e l’Agenzia delle Entrate guarda ben oltre.
Cosa dice la norma italiana
Sei residente fiscale in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica anche una sola di queste condizioni: sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente, hai in Italia il domicilio, oppure hai in Italia la residenza ai sensi del codice civile. La riforma della residenza fiscale entrata in vigore nel 2024 ha spostato l’accento sul domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari, e ha introdotto anche il criterio della presenza fisica.
Tradotto: puoi essere iscritto all’AIRE, vivere davvero all’estero, e restare residente fiscale italiano se la tua famiglia, la tua casa e il centro dei tuoi interessi sono rimasti qui. Succede più spesso di quanto si creda, e succede soprattutto a chi si trasferisce da solo lasciando moglie o marito e figli in Italia.
Quando due paesi ti reclamano: le tie-breaker rules
Se anche il paese di destinazione ti considera residente, si applica la convenzione bilaterale. Non divide l’imposta a metà: stabilisce quale dei due ha il diritto di tassare, applicando criteri in ordine e fermandosi al primo che risolve:
- Abitazione permanente. Dove hai una casa a tua disposizione in modo stabile.
- Centro degli interessi vitali. Se ce l’hai in entrambi: dove sono i legami personali ed economici più stretti.
- Soggiorno abituale. Solo a questo punto si contano i giorni.
- Nazionalità, e in ultima istanza accordo tra le amministrazioni.
Chi organizza il trasferimento contando i giorni sta ottimizzando il terzo criterio, che spesso non viene nemmeno raggiunto.
Il caso dei frontalieri, che è tutto un capitolo a parte
Chi vive in Italia e lavora in Svizzera ha una disciplina propria, rivista dall’accordo entrato in vigore nel 2024, che distingue tra «vecchi» e «nuovi» frontalieri con trattamenti diversi. È la dimostrazione pratica che le convenzioni non sono uno schema unico: ogni coppia di paesi negozia la sua, e le regole per il lavoro dipendente, i dividendi o gli immobili possono cambiare parecchio da un trattato all’altro.
Cosa succede dopo
Stabilita la residenza, la convenzione ripartisce ogni tipo di reddito. Gli immobili si tassano sempre dove si trovano. Alcuni redditi solo nello stato di residenza. Altri si dividono, con un’aliquota massima alla fonte.
Poi il paese di residenza elimina la doppia imposizione con il credito d’imposta: ti scomputa quanto hai già pagato all’estero, ma non oltre quanto avresti pagato in Italia su quel reddito. Se all’estero hai pagato di più, la differenza non torna indietro. È il motivo per cui trasferirsi in un paese a bassa tassazione non produce alcun risparmio finché resti residente fiscale in uno ad alta tassazione.
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Fonti: art. 2 TUIR come modificato dal D.Lgs. 209/2023, Modello OCSE di convenzione fiscale e relativo commentario, accordo Italia–Svizzera sui frontalieri. Questo non è un parere fiscale.